PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme volte a potenziare i servizi e gli strumenti di prima accoglienza e di intervento precoce per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale, ponendo particolare attenzione alle cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle diseguaglianze di genere.
      2. La presente legge detta, altresì, i criteri per la definizione e per l'accreditamento dei centri antiviolenza come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, di prevenzione della violenza nelle relazioni interpersonali, affettive e sessuali, nella vita privata e nelle sfere pubblica e lavorativa, di sostegno e di reintegrazione personale e sociale delle vittime della violenza familiare, sessuale e nei rapporti interpersonali, nonché di formazione degli operatori dei medesimi centri antiviolenza.
      3. La presente legge detta, inoltre, criteri per la riabilitazione dei condannati per taluni delitti di violenza.

Art. 2.
(Definizione, finalità e caratteristiche
dei centri antiviolenza).

      1. I centri antiviolenza sono servizi polifunzionali territoriali, pubblici e del settore privato sociale, che svolgono funzioni e attività di primo ascolto, di prima accoglienza, di intervento precoce e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle persone che subiscono violenza. I centri antiviolenza operano anche con diverse denominazioni in relazione alle particolarità dell'utenza e si rivolgono prevalentemente o esclusivamente a una specifica tipologia di vittime: le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale.

 

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      2. I centri antiviolenza offrono la prima accoglienza, nonché l'iniziale consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle persone che subiscono violenza; le indirizzano, orientano e accompagnano nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, operanti ai medesimi fini, nonché alle case-rifugio di cui all'articolo 3 e ai servizi specializzati; le affiancano nel rapporto con le altre agenzie territoriali, con la polizia e con la magistratura. I centri antiviolenza seguono il percorso di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza collaborando con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali anche nel monitoraggio a distanza dei risultati degli interventi. Nel caso di vittime di nazionalità straniera non parlanti la lingua italiana, i centri antiviolenza offrono anche un adeguato sostegno linguistico.
      3. L'approccio professionale, culturale e formativo dei centri antiviolenza è caratterizzato in modo precipuo dall'attenzione alle cause precoci della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, nelle relazioni affettive e sessuali, sin dalla prima socializzazione infantile. In tale prospettiva i centri organizzano e svolgono attività di sensibilizzazione sulle fenomenologie della violenza nonché attività formative e culturali per il contrasto della violenza; conducono e realizzano campagne informative e di sensibilizzazione; collaborano alle iniziative di formazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e alle campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio delle fenomenologie della violenza a livello territoriale; producono rapporti periodici nelle loro attività rivolti alle autorità pubbliche e ai cittadini.

Art. 3.
(Centri antiviolenza e case-rifugio. Lavoro di rete e formazione integrata degli operatori).

      1. I centri antiviolenza che gestiscono una o più case-rifugio per l'accoglienza

 

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temporanea delle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, forniscono altresì l'équipe di sostegno per le persone ospitate nelle medesime strutture. Nel caso di ospiti maggiorenni le case-rifugio sono di norma organizzate attraverso l'autogestione delle attività della vita quotidiana e la compartecipazione alle spese.
      2. Fatte salve le esigenze di sicurezza e di salvaguardia delle persone che subiscono violenza nei confronti dei loro persecutori e aggressori, le case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, sono finalizzate all'accoglienza temporanea e sono gestite in modo tale da sostenere il mantenimento dei legami positivi delle persone ospitate con le reti familiari, amicali e di lavoro. In ogni caso, e in particolare per i minori, devono essere prese le misure idonee a evitare processi di istituzionalizzazione delle persone ospitate nelle case-rifugio.
      3. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
      4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

Art. 4.
(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale antiviolenza, accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio).

      1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri

 

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delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale antiviolenza di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografa minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché da membri della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale antiviolenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri antiviolenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione
 

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alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Inoltre il Comitato nazionale antiviolenza redige un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato nazionale antiviolenza, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza.
      3. La formazione integrata delle figure professionali, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.

Art. 5.
(Registro nazionale dei centri antiviolenza e Consulta nazionale dei centri antiviolenza).

      1. Allo scopo di dare diffusione alle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato «Registro», a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, nonché i servizi, le strutture, i centri antiviolenza e le case-rifugio che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, in possesso delle caratteristiche

 

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di cui agli articoli 2 e 3 e che risultano debitamente accreditati in almeno due regioni o province autonome con le modalità e attraverso le procedure previste dall'articolo 4, comma 2.
      2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel Registro e le modalità per documentare il possesso da parte dei centri antiviolenza dei seguenti requisiti necessari ai fini della medesima iscrizione:

          a) accreditamento con le modalità e attraverso le procedure di cui all'articolo 4, comma 2;

          b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la prima accoglienza delle persone che subiscano violenza, senza fine di lucro;

          c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

          d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

          e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

          f) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

      3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei

 

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centri antiviolenza per i quali sono venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione stabiliti dal comma 2.
      4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della struttura di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale dei centri antiviolenza, costituita dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione di centri antiviolenza, gestiti direttamente dai medesimi enti o tramite convenzione con soggetti terzi.

Art. 6.
(Programmi di prima accoglienza e di intervento precoce a tutela delle persone che subiscono violenza).

      1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel Registro possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea e di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza.
      2. I programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e sociale di cui al comma 1 possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della persona che ha subìto violenza, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno degli eventuali figli a carico.
      3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione sociale nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e

 

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sociale sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza).

      1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

          a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;

          b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di intervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;

 

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          c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso di reintegrazione personale e sociale di cui alla lettera b);

          d) la predisposizione di servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio, dotati di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, nei confronti delle donne, dei minori e delle persone di diverso orientamento sessuale, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere;

          e) l'integrazione e l'operatività di rete tra i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

          f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

          h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, per un periodo limitato, provvedendo comunque a garantire il mantenimento e la valorizzazione dei legami familiari, amicali e affettivi restati validi nonché un adeguato sostegno per un percorso di reintegrazione personale e di reinserimento sociale.

 

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Art. 8.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

      «Nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e alla periodica verifica della sua effettività».

      2. La Consulta nazionale dei centri antiviolenza, di cui all'articolo 5, comma 4, della presente legge, definisce le linee nazionali per i programmi di riabilitazione previsti dal secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.